STATUTO


ART. 1
Costituzione

Ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile è costituito l’Ente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini della provincia di Messina, denominato “ENTE SICUREZZA EDILE – E.S.E.”.
L’Ente CPT non ha scopo di lucro.
L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA-CGIL) nonché fra l’Associazione degli Industriali, Gruppo Costruttori di Messina e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Messina.
L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art.20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626.

ART. 2
Partecipazione al sistema di sicurezza edile
L’Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’art.1 del presente statuto.

ART. 3
Scopi statutari
L’Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

ART.4
Attività dell’Ente
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l’Ente:
a) si avvale:
- della propria struttura tecnica e delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell’edilizia, stipulato tra le parti di cui all’art.1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
b) suggerire l’adozione di iniziative dirette:
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
- all’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i Responsabili del Servizio di protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;
c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
e) esercita, con le procedure di cui al successivo art.16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all’art.20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n.626/94;
- svolge, di concerto con l’Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- provvede alla istituzione e conservazione di un “elenco” dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente;
- certifica, in funzione delle norme di legge vigenti nel tempo in materia di prevenzione e sicurezza, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.

ART. 5
Sede e durata
L’Ente ha sede in Messina Viale S.Martino n.37.
La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.

L’attuale indirizzo è Messina via Dogali n.20.

ART. 6
Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente.

ART. 7
Composizione del Consiglio di Amministrazione
L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 6 membri designati pariteticamente:
1) n.3 dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui all’art.1;
2) n.3 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art.1.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale, potrà essere designato dall’Associazione sindacale Intersind, di intesa con l’Associazione territoriale aderente all’ANCE.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 8
Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei rappresentanti nominati dall’Organizzazione dei datori di lavoro di cui all’art.1 assume, su designazione della stessa organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall’Associazione costruttori edili o dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all’art.6, ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l’esecuzione;
b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell’Ente;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art.12;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall’art.7 per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 9
Convocazioni ed attività
del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d’urgenza, mediante tempestivo preavviso.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
a) definire e deliberare i programmi di attività;
b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell’Ente;
c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
f) nomina il Segretario di cui al successivo art.12, su proposta del Comitato di Presidenza;
g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente validi;
h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.

ART. 10
Validità delle riunioni
del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Delle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

ART. 11
Bilanci dell’Ente
L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo, correlato alle previsioni e programmazione dell’attività.
Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla questione economico-finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.
Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 nonché ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 nonché alla Commissione paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni Nazionali di cui all’art.1.

ART. 12
Il Segretario
Le Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 possono provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

ART. 13
Entrate
Le entrate del Comitato sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art.1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Messina ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) versamenti per il ritardato pagamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.
ART. 14
Patrimonio Sociale
Il patrimonio dell’Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Ente

ART. 15
Controversie
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all’art.1 che decidono in via definitiva.

ART. 16
Intervento sui luoghi di lavoro
Per l’attività di cui alla lettera e) dell’art.4, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell’Ente per i casi di particolare gravità.
Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:
a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma l’effettuazione di visite di tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell’Ente, può programmare in via autonoma l’effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L’effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza.
Il Segretario dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro.
c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario.
Ove possibile, allo scadere dei predetti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Sulle relazioni dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione informato tramite il Segretario. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 per le iniziative del caso.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

ART. 17
Il segreto d’ufficio
I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’Ente, nonché i tecnici di cui all’art.4, lettera e) ed il personale dell’Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.

ART. 18
Collegio dei Sindaci Revisori
a) Composizione
Il collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati rispettivamente: uno dall’Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Messina; uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell’Albo dei ragionieri collegiati, oppure nell’Albo dei dottori commercialisti, oppure nel Registro dei revisori contabili.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nel Registro dei revisori contabili.
In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
b) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

ART. 19
Personale dell’Ente
L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentiti i soggetti di cui all’art.1 del presente Statuto, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20
Liquidazione
La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.

Il Patrimonio dell’Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad una Organizzazione che abbia finalità analoghe e, comunque, ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

ART. 21
Modifiche dello Statuto dell’Ente
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.