ART. 1
Costituzione
Ai sensi dell’art.36
e seguenti del Codice Civile è costituito l’Ente
Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro per le attività
edilizia ed affini della provincia di Messina, denominato “ENTE
SICUREZZA EDILE – E.S.E.”.
L’Ente CPT non ha scopo di lucro.
L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini
istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed
accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., Intersind e le Federazioni
nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA-CGIL)
nonché fra l’Associazione degli Industriali, Gruppo
Costruttori di Messina e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL
della provincia di Messina.
L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo
paritetico di cui all’art.20 del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n.626.
ART.
2
Partecipazione al sistema di sicurezza edile
L’Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico
di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica
per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente
di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi
di cui all’art.1 del presente statuto.
ART.
3
Scopi statutari
L’Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici
inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del
lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro,
formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando
ad idonee iniziative.
ART.4
Attività dell’Ente
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo,
l’Ente:
a) si avvale:
- della propria struttura tecnica e delle altre strutture paritetiche
costituite ai sensi del vigente CCNL dell’edilizia, stipulato
tra le parti di cui all’art.1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
b) suggerire l’adozione di iniziative dirette:
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte
all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento
delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione
professionale per i mestieri dell’edilizia;
- all’attuazione di interventi informativi e formativi in
materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, i Responsabili del Servizio di
protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;
c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro
di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione,
dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e
negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna
delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle rappresentanze
sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
dai datori di lavoro o dai lavoratori;
e) esercita, con le procedure di cui al successivo art.16, ogni
opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione
delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali
e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni
ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente
qualificati;
f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui
all’art.20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994
n.626/94;
- svolge, di concerto con l’Ente Scuola Edile, funzioni
di orientamento e di promozione di orientamento e di promozione
di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- provvede alla istituzione e conservazione di un “elenco”
dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente;
- certifica, in funzione delle norme di legge vigenti nel tempo
in materia di prevenzione e sicurezza, la formazione dei coordinatori
per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli
Enti Scuola.
ART.
5
Sede e durata
L’Ente ha sede in Messina Viale S.Martino n.37.
La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.
L’attuale
indirizzo è Messina via Dogali n.20.
ART.
6
Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente.
ART.
7
Composizione del Consiglio di Amministrazione
L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione
composto di 6 membri designati pariteticamente:
1) n.3 dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro
di cui all’art.1;
2) n.3 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui
all’art.1.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale, potrà essere
designato dall’Associazione sindacale Intersind, di intesa
con l’Associazione territoriale aderente all’ANCE.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni
e possono essere confermati; è però data facoltà
alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione
anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente
cessati, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino
a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.
ART.
8
Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei rappresentanti nominati dall’Organizzazione dei
datori di lavoro di cui all’art.1 assume, su designazione
della stessa organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei
rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti
assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica
di Vicepresidente.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto
le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento,
ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati,
rispettivamente, dall’Associazione costruttori edili o dalle
Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di
Presidenza; il Presidente, come specificato all’art.6, ha
la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione
a:
a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione seguendone l’esecuzione;
b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell’Ente;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della
nomina del Segretario di cui al successivo art.12;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite
nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio
di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi
del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente
con firma congiunta.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni
previste dall’art.7 per il Consiglio di Amministrazione.
ART.
9
Convocazioni ed attività
del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta
ogni due mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto
dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del
Consiglio di Amministrazione stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione
del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso
scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello fissato
per la riunione, ovvero, in caso d’urgenza, mediante tempestivo
preavviso.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma,
il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
a) definire e deliberare i programmi di attività;
b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite
dell’Ente;
c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre
di ogni anno;
d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente,
predisponendo gli opportuni adeguamenti;
e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento
dei fini istituzionali;
f) nomina il Segretario di cui al successivo art.12, su proposta
del Comitato di Presidenza;
g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente
validi;
h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione
della sicurezza, in conformità degli scopi individuati
dalle parti sociali.
ART.
10
Validità delle riunioni
del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza
di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti
presenti.
Delle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza
da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato
dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente
e Vicepresidente.
ART.
11
Bilanci dell’Ente
L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal
1 ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno
successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone
il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali,
da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale
delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo,
correlato alle previsioni e programmazione dell’attività.
Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data
di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite
relativo all’esercizio in corso, si provvede alla questione
economico-finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla
base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.
Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi
secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite
deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di Presidenza
e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1
nonché ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate
e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti
nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella
del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro
un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità
e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di
cui all’art.1 nonché alla Commissione paritetica
nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di
lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle
uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema
unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni
Nazionali di cui all’art.1.
ART.
12
Il Segretario
Le Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 possono
provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una
selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
ART.
13
Entrate
Le entrate del Comitato sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui all’art.1 e nell’ambito
di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori della provincia di Messina ad esse
aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) versamenti per il ritardato pagamento dei contributi di cui
alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere
per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario
o straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni,
Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.
ART. 14
Patrimonio Sociale
Il patrimonio dell’Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni
e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare
speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni
di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.
E’ fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, durante
la vita dell’Ente
ART.
15
Controversie
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione
del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni
territoriali di cui all’art.1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è
rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all’art.1
che decidono in via definitiva.
ART.
16
Intervento sui luoghi di lavoro
Per l’attività di cui alla lettera e) dell’art.4,
il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete
di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente
con le disponibilità finanziarie dell’Ente. Esso
può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi
di emergenza dell’Ente per i casi di particolare gravità.
Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria,
come segue:
a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma
l’effettuazione di visite di tecnici finalizzate a fornire
valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti
su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi
nel singolo luogo di lavoro;
b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse
organizzative in possesso dell’Ente, può programmare
in via autonoma l’effettuazione da parte dei tecnici di
visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente
con criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
L’effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato
di Presidenza.
Il Segretario dà comunicazione preventiva dei programmi
di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari
o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro.
c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire
chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed
ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire
immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone
i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario.
Ove possibile, allo scadere dei predetti termini è effettuata
una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione
delle misure suggerite.
Sulle relazioni dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale
compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio
di Amministrazione informato tramite il Segretario. Ove risulti
che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno
sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione
alle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 per le
iniziative del caso.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali
loro responsabilità penali, né le esimono dal dare
applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse
impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti
dalla legge.
ART.
17
Il segreto d’ufficio
I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona
che partecipi alle riunioni dell’Ente, nonché i tecnici
di cui all’art.4, lettera e) ed il personale dell’Ente
medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.
ART.
18
Collegio dei Sindaci Revisori
a) Composizione
Il collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri
designati rispettivamente: uno dall’Associazione dei Costruttori
Edili della Provincia di Messina; uno dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il
Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali
di cui all’articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni
territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti
nell’Albo dei ragionieri collegiati, oppure nell’Albo
dei dottori commercialisti, oppure nel Registro dei revisori contabili.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei
Revisori Ufficiali dei Conti o nel Registro dei revisori contabili.
In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta
dal Presidente del Tribunale.
b) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare
viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione
in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri
di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto
applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione
le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio
delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi
dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri
contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni
qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga
opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di
procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione senza voto deliberativo.
ART.
19
Personale dell’Ente
L’assunzione del personale dell’Ente è decisa
dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di
Presidenza, sentiti i soggetti di cui all’art.1 del presente
Statuto, sulla base di una selezione collegata esclusivamente
a criteri di professionalità.
Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento
conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti
collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente
è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell’ambito
delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
ART.
20
Liquidazione
La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con
accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
di cui all’art.1, su conforme decisione congiunta delle
Associazioni nazionali, sentito il parere della Commissione nazionale
paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente
di lavoro.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni
territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina
di uno o più liquidatori.
Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà
in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione
territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa
in liquidazione dell’Ente i compiti dei liquidatori e successivamente
ne ratificano l’operato.
Il Patrimonio
dell’Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa,
sarà devoluto ad una Organizzazione che abbia finalità
analoghe e, comunque, ai fini di pubblica utilità, sentito
l’Organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190
della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
ART.
21
Modifiche dello Statuto dell’Ente
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.1,
sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione
nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene
e l’ambiente di lavoro.